RECCO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LE TRE PUNTE"



ARTICOLI

A cura di Giuseppe Massari

 

SEZIONE   PROVINCIALE   DI   GENOVA

E mail genova@fipsas.it      Sito Web: www.fipsasliguria.it

C.so Buenos Aires 21/12 sc. sin. 16129 GENOVA – tel. 010.3627025 / fax 010.3627033

Prot.     497/10                                                     Genova, 20 Dicembre 2010
                                                                          
                                                                 A tutte le Società Affiliate Fipsas
                                                                       Pescatori in acque marine

IMPORTANTE: SI PREGA COMUNICARE A TUTTI I SOCI.

OGGETTO:Decreto Ministeriale 6/12/10 – censimento attività di pesca in mare – obbligo di comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa da parte di ogni pescasportivo all’Autorità Marittima  tramite scheda-questionario predisposto. (allegato)

Con un decreto a firma del Ministro Giancarlo Galan (MIPAF)  è stato attuata la realizzazione di un censimento attraverso una semplice e gratuita comunicazione da parte di tutti i pescatori in acque marine (nel caso specifico dei pescasportivi e ricreativi: il decreto riguarda sia i pescatori con natante, da terra -riva o spiaggia- sia i pescatori in apnea) che, anche attraverso le associazioni alle quali sono iscritti, potranno svolgere la propria attività sportivo-ricreativa, per tre anni (questo il periodo di validità del documento) in piena tranquillità, poichè  in caso di controllo da parte delle autorità deputate a tale scopo (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, ecc...), basterà esibire l'attestazione dell'invio della sopra citata comunicazione per continuare nella pratica del proprio sport e della propria passione.
La scheda che ciascun pescatore dovrà compilare e comunicare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, contiene i dati relativi alla tipologia della pesca praticata (da terra- da unità da diporto - subacquea), alle attrezzature per la pesca (lenza a mano - canna da pesca -palamito o parangali fissi di fondo - coppo o bilancia - nattelli - filaccioni - nasse-fucile o fiocina a mano, e/o altro da specificare) e all'unità da diporto utilizzata (imbarcazione privata - a noleggio o charter fishing), l'associazione sportiva o ricreativa alla quale è iscritto.
Nel caso in cui un pescatore sportivo venisse fermato senza l’attestato, avrà dieci giorni di tempo per inviare il questionario o – nel caso l’avesse già fatto – portarlo alla più vicina Capitaneria di Porto. Scaduti i dieci giorni si prevedono sanzioni dai duemila euro in su.
E’  fondamentale mettere in risalto la assoluta gratuità di questa operazione di rilevazione.
Per una maggiore e completa informazione, alleghiamo la copia originale del decretoe del relativo questionario  (la cui presentazione è obbligatoria).
Cordiali saluti.                                  
                                                                                              Il Presidente – Giorgio Bignone  

 

QUESTIONARIO

 

IL DECRETO E' STATO PUBBLICATO IL 31 GENNAIO .

ENTRO IL 1 MAGGIO OBBLIGATORIAMENTE , PENA SANZIONI, SI DOVRA' COMPILARE E CONSEGNARE IL QUESTIONARIO IN CAPITANERIA .

Ecco il link per la registrazione on line.

 

http://pescasportiva.politicheagricole.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1119


 

Decreto ministeriale


Prot. Uscita del 06/12/2010
Numero: 0010988
Classifica:
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VISTA la legge 14 luglio 1965,n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di
esecuzione della citata legge 963/1965;
VISTO il decreto ministeriaIe 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei
pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;
VISTA il decreto ministeriale lOgiugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea
professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003,
n. 38 in materia di pesca; .
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modemizzazione del settore della
pesca e dell'acquacoltura;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure
di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in
particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;
RITENUTA la necessità provvedere al rilevamento della consistenza dell' attività di pesca sportiva
in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di
assicurame la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di
pesca;
SENTITA la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
DECRETA
Articolo 1
1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e
ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare
comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello
allegato al presente decreto.
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~e~.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite
delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.
ovvero presso l'Autorità Marittima.
Articolo 2
1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo,non presenti l'attestazione di
cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni
dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.l ovvero presentare, all'autorità che ha
effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.
Articolo 3
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo
giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzètta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì -6DtC.2010

AOOGAB MinistroIL MINISTRO
2

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